Al personale del comparto difesa e sicurezza non si applicano i nuovi limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva stabiliti dalla legge 214/11 (cosiddetta legge Fornero) per andare in pensione. Infatti, i requisiti necessari per il collocamento in pensione del personale in esame è, ancora, regolato dal Dlgs 165 del 30 aprile 1997, e successive modificazioni e integrazioni che, all’articolo 6, stabilisce che il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, bisogna però poi aggiungere una finestra mobile di 12 mesi prevista dalla legge 122/10 e bisogna aggiungere, come per le altre categorie di lavoratori anche l’adeguamento alla speranza di vita. Cosa vuol dire nella pratica tutto questo insieme di norme?
Vuol dire che il personale del comparto difesa e sicurezza può arrivare alla pensione con 35 anni di contributi tra servizio effettivo e servizio virtuale (che insieme fanno il servizio utile) e con 57 anni di età. Ci sono da aggiungere i 3 mesi di speranza di vista dal 2013 e l’applicazione della finestra mobile di 12 mesi. In alternativa i militari possono andare in pensione con 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età ma con l’applicazione della finestra mobile di 15 mesi.
Sulla base dell’età anagrafica del richiedente, si può stabilire anche la data di decorrenza della pensione anticipata. In pratica bisogna capire se si matura prima:
il requisito di 57 anni di età e 35 anni di contributi, ai quali occorre aggiungere l’adeguamento alla speranza di vita e la finestra mobile di 12 mesi, oppure
il requisito di 40 anni e 3 mesi di contributi (servizio effettivo + servizio virtuale), oltre l’applicazione della finestra mobile di 15 mesi.
FONTE: S.U.P.U - 17 Settembre 2016