PREMESSA
Approvato con decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 con le varianti
deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre
2007. F.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio
Legislativo. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi
dell’art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007
Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma – Ufficio
Territoriale del Governo. N 535 – DISPOSIZIONI VARIE – Decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1956, n. 1286, col quale, sulla proposta del Ministro
per la difesa, la "Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo" assume la
denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri" e, tra l’altro, ne viene
approvato il nuovo statuto organico. – (Direzione generale personali civili e
affari generali). – (Gazzetta ufficiale n. 298, del 24 novembre 1956).
Estratto della dispensa 50^ del Giornale Militare Ufficiale del 15 dicembre
1956
REPUBBLICA ITALIANA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 461, col quale fu eretta in ente
morale la "Federazione Nazionale del Carabiniere Reale" e ne fu approvato lo
statuto organico;
Visti i regi decreti 25 agosto 1932, n. 1214 e 9 aprile 1935, n. 815, con i
quali furono approvati due nuovi statuti organici della predetta Federazione, la
quale, con l’occasione, assunse la denominazione, rispettivamente, di
"Federazione Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo" e di "Associazione
Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo";
Visto lo statuto – regolamento approvato dall’ex segretario del disciolto
partito nazionale fascista e pubblicato nel Foglio di disposizioni dello stesso
partito n. 1193-bis, in data 21 novembre 1938, statuto – regolamento col quale
all’Ente in parola fu anche imposta la denominazione di "Legione Carabinieri
d’Italia"; Visto l’art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, con il
quale i reparti d’arma e di specialità (Associazioni d’arma) dell’Esercito
furono posti sotto la vigilanza dell’ex Ministero della guerra, ora della Difesa
(Servizi per l’Esercito);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n. 162, col
quale la predetta Legione assunse la denominazione di "Associazione Nazionale
del Carabiniere in Congedo" e ne fu approvato il nuovo statuto organico;
Visto il foglio n. 040/8, del 21 febbraio 1955, con il quale la Presidenza
dell’Associazione in parola ha proposto per l’Ente la nuova denominazione di
"Associazione Nazionale Carabinieri" e l’approvazione di uno schema di nuovo
statuto organico sul quale si sono già pronunciate favorevolmente, a larghissima
maggioranza, le dipendenti assemblee sezionali;
Vista la disposizione finale-transitoria di esso schema di nuovo statuto
organico, secondo cui il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale,
avrebbe potuto procedere alle integrazioni o varianti che si fossero rese
necessarie nel corso della sua approvazione; Viste le deliberazioni adottate, in
data 10 maggio 1955 e 26 marzo 1956, dal Comitato Centrale dell’Associazione in
base alla sopraspecificata disposizione finale-transitoria;
Riconosciuto che l’approvazione di tale schema di nuovo statuto organico tende
ad agevolare il funzionamento dell’Associazione di cui trattasi, mediante,
essenzialmente, una modifica alle norme regolanti la nomina degli Ispettori
regionali ed interregionali, nonchè dei Consiglieri nazionali non di diritto;
Visto l’art. 16 del Codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la Difesa;
Decreta:
Art. 1
L’ "Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo" assume la denominazione
di "Associazione Nazionale Carabinieri".
Art. 2
Al Ministro per la Difesa è devoluta l’alta sorveglianza sull’"Associazione
Nazionale Carabinieri", al fine di assicurare che la sua attività ed il suo
indirizzo siano conformi alle direttive generali del Governo. Il Ministro per la
Difesa, qualora ritenga che l’attività e gli indirizzi seguiti dalla predetta
Associazione non rispondano ai criteri di cui al precedente comma o, comunque,
siano in contrasto con gli scopi dell’Associazione quali risultino dallo statuto
di cui al successivo art. 3, può sciogliere il Consiglio nazionale e nominare un
Commissario straordinario.
Alla fine dell’esercizio finanziario previsto dal citato statuto, l’Associazione
è tenuta a rendere conto al Ministero della Difesa (Servizi per l’Esercito)
dell’impiego fatto degli eventuali contributi da questo concessi, a qualsiasi
titolo, nel corso dell’esercizio medesimo.
Art. 3
E’ approvato l’accluso nuovo statuto organico della predetta Associazione
Nazionale, formato da n. 46 articoli, firmato dal Ministro proponente. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta
Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, il 25 luglio
1956
GRONCHI TAVIANI
Visto: il Guardasigilli: Moro
Registrato alla Corte dei conti, il 20 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 50 - Carlomagno
VARIANTI deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2
ottobre 2007 – f.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA –
Ufficio Legislativo iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi
dell’art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007
Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma – Ufficio
Territoriale del Governo.
Art.1 - Associazioni
L'Associazione Nazionale Carabinieri, eretta in ente morale con regio
decreto 16 febbraio 1928, n. 461, allorché denominavasi "Federazione
Nazionale del Carabiniere Reale" ha sede centrale in Roma.
Presidente onorario è il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.
Art.2 - Scopi
L’Associazione, che è apolitica e non persegue fini di lucro, si propone
i seguenti scopi:
promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i
militari in congedo e quelli in servizio dell'Arma, e fra essi e gli
appartenenti alle altre forze armate ed alle rispettive associazioni
tener vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito
di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma e la memoria dei
suoi eroici caduti
realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale,
culturale, creativa, ricreativa ed economica a favore degli iscritti e
delle loro famiglie
promuovere e partecipare – anche costituendo appositi nuclei – ad
attività di Volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali,
sociali e culturali.
Art.3 - Bandiere e Medagliere
L’Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate a dotarsi
di Bandiera nazionale conforme al modello di cui all’allegato n. 1 dello
Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio
1950 n. 162.
L’Associazione custodisce il Medagliere dell’Arma fregiato dei
distintivi di tutte le decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia ed al
Valor Militare concesse alla Bandiera dell’Arma, nonché di tutte le
ricompense individuali dell’Ordine Militare d’Italia e di tutte le
Medaglie d’Oro al Valore Militare, al Valor Civile, al Valore dell’Arma
dei Carabinieri, dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e della
Croce d’onore concesse ai Carabinieri fin dalla fondazione.
Le Bandiere ed il Medagliere intervengono alle cerimonie ufficiali con
scorte d’onore. Le scorte alla Bandiera e al Medagliere sono costituite,
rispettivamente, da due componenti dell’Associazione.
Art.4 - Uniforme e distintivo sociale
Nelle manifestazioni ufficiali e nello svolgimento di attività
istituzionali i soci indossano l’uniforme sociale della foggia
prescritta dal Regolamento al presente Statuto.
I soci sono autorizzati ad usare in ogni occasione il distintivo
sociale, quale risulta dal disegno di cui all'allegato n. 3 del già
menzionato decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n.
162.
Art.5 - Categorie di soci
I soci dell’Associazione sono:
d'onore
benemeriti
effettivi
collettivi
familiari
simpatizzanti
Sono soci d'onore gli ufficiali generali già comandanti generali
dell'Arma ed il Vice Comandante generale dell'Arma in carica. Possono,
inoltre essere nominati soci d'onore, per determinazione del Comitato
Centrale, gli appartenenti all'Arma, sia in congedo che in servizio,
decorati dell'ordine militare d'Italia, di medaglia d'Oro al Valor
Militare, Civile, dell’Arma dei Carabinieri, dell’Esercito, della Marina
e dell’Aeronautica, della Croce d’onore od i loro legittimi
rappresentanti qualora i titolari siano deceduti, i grandi mutilati od i
grandi invalidi dell'Arma per ferite o infermità contratte in guerra od
in servizio d'Istituto, i già Vice Comandanti generali dell'Arma, nonché
personalità militari e civili che abbiano titolo di particolare
benemerenza verso l'Associazione.
Con analogo provvedimento e anche su proposta dei dirigenti periferici,
possono essere nominati soci benemeriti persone, enti o soci di altre
categorie, che abbiano procurato all'Associazione considerevoli benefici
o vantaggi.
Possono essere soci effettivi coloro che abbiano prestato o prestino
servizio militare nell’Arma.
Possono essere soci collettivi i comandi dell'Arma che costituiscono
comandi di corpo o reparto autonomo, nonché le sale convegno unificate
dei vari reparti dell'Arma.
Possono essere soci familiari gli appartenenti al "nucleo familiare" di
coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare nell’Arma.
Possono essere soci simpatizzanti coloro che condividono i valori, lo
spirito e le finalità statutarie dell’ANC. L’ammissione di soci
simpatizzanti è approvata dal Consiglio sezionale.
Art.6 - Posizione dei soci
L'iscrizione dei soci viene fatta presso le Sezioni; peraltro, qualora
particolari situazioni lo consiglino, il Presidente Nazionale può
autorizzare l'iscrizione direttamente presso la Sede centrale
dell'Associazione. Alla stessa Sede centrale sono, poi, iscritti tutti i
soci effettivi in attività di servizio.
Non possono far parte dell’Associazione e, se soci, ne vengono radiati
coloro che:
siano stati rimossi dai ruoli dell’Arma
abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso.
I militari sospesi dal grado nonché tutti i soci che siano stati
rinviati a giudizio per delitto doloso o sottoposti a misure restrittive
della libertà personale sono moralmente impegnati ad autosospendersi
dalla qualità di socio, in caso contrario si provvede d’ufficio.
Art.7 Doveri dei soci
Tutti i soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento morale e
materiale dell’Associazione
Art.8 - Diritto dei soci
Solo i soci effettivi non in attività di servizio nelle Forze Armate e
nelle Forze di Polizia ad ordinamento nazionale hanno diritto al voto e
possono ricoprire cariche in seno all’Associazione.
Tutti i soci possono partecipare alle assemblee sezionali, salvo quanto
disposto al successivo articolo 23.
Art.9 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale.
Taluni tuttavia possono anche incidere sul diritto a conservare cariche
sociali in seno all’ANC e la qualifica di socio.
A carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti si
rendano responsabili di:
inosservanza del dettato dell’art. 2 del presente Statuto nonché delle
disposizioni legittimamente impartite degli organi statutari ANC
manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi dell’Arma o
dell’ANC, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
richiamo per infrazioni di lieve entità. Può essere verbale o scritto
sospensione da tre a sei mesi per infrazioni gravi
espulsione per:
mancanze di particolare gravità
comportamenti che hanno dato luogo a ripetute irrogazioni delle
precedenti sanzioni con riflessi sull’andamento delle attività sociali o
risonanza in pubblico e negative ripercussioni sull’immagine dell’Arma o
dell’ANC
manifestazioni o atteggiamenti di cui al secondo comma lettera b)
La rimozione da cariche sociali è disciplinata dal successivo art. 33.
Art.10 - Procedure disciplinari
I provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 9 vengono adottati:
il richiamo, dal Presidente di Sezione, dall’Ispettore regionale e dal
Presidente nazionale
la sospensione e l’espulsione, dall’Ispettore regionale, direttamente o
su proposta del Coordinatore Provinciale o del Presidente di Sezione,
nei confronti dei soci dell’area di rispettiva competenza nonché dal
Presidente nazionale per gli iscritti alla sede centrale o in sede di
ricorso
la rimozione, dal Presidente Nazionale, d’ufficio in caso di diretta
cognizione dei motivi che la prevedono o su proposta dei responsabili
delle articolazioni periferiche (Sezioni, Coordinatore provinciale o
Ispettori, sempre tramite gli Ispettori).
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui alle precedenti lettere
b) e c) deve essere acquisito il parere della Commissione di disciplina
di cui al successivo art. 27 se la competenza è dell’Ispettore regionale
e del Comitato centrale se è competente il Presidente nazionale. Il
parere è obbligatorio ma non vincolante.
Ai soci sottoposti a procedimento disciplinare è garantito il diritto di
difesa, secondo quanto previsto dal Regolamento.
Per i soci iscritti alla sede centrale dell'Associazione, i
provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Presidente nazionale,
sentito il Comitato centrale.
Il socio colpito da provvedimento – entro il termine di 30 giorni
dall’avvenuta notizia – può presentare ricorso:
all’Ispettore regionale per i provvedimenti adottati dal Presidente di
Sezione
al Presidente nazionale per quelli adottati dall’Ispettore. L’Ispettore
Regionale ed il Presidente Nazionale – sentiti rispettivamente la
Commissione di disciplina ed il Comitato centrale – decidono
insindacabilmente.
I ricorsi dei soci iscritti alla Sede centrale dell’Associazione vengono
decisi dallo stesso Presidente Nazionale, su conforme parere del
Comitato centrale. I ricorsi e reclami collettivi e quelli redatti in
forma irriguardosa ed astiosamente polemica non saranno presi in
considerazione costituendo per sé palese mancanza disciplinare.
Il giudizio relativo a tale irricevibilità spetta, insindacabilmente al
Comitato centrale o al Consiglio nazionale, rispettivamente nei casi in
cui i reclami siano prodotti da iscritti alle Sezioni oppure alla Sede
centrale.
Le procedure di irrogazione sono previste dal Regolamento di attuazione.
Art.11 - Perdita della qualità di socio
I soci possono cessare di far parte dell'Associazione per volontaria
rinuncia.
Il socio moroso, rinunciatario, sospeso, radiato o espulso perde il
diritto all’uso del distintivo sociale e della tessera – che deve essere
ritirata – nonché la possibilità di fruire di ogni beneficio morale,
assistenziale ed economico connesso all’appartenenza all’Associazione.
E' considerato moroso il socio che, invitato a rinnovare la tessera per
l'anno in corso ed a pagare la quota associativa, non vi provveda entro
un termine di tre mesi.
Art.12 - Nomina del Presidente Nazionale e vice Presidenti Nazionali
Il Presidente nazionale ed i due Vice Presidenti nazionali – di cui uno
vicario – vengono eletti, nel loro seno, da nove consiglieri,
possibilmente tre per ciascuna categoria di ufficiali, marescialli e
brigadieri, appuntati e carabinieri – eletti dagli Ispettori regionali
tra i soci delle sezioni di Roma non facenti parte dei Consigli
direttivi delle Sezioni stesse.
Art.13 - Funzioni del Presidente Nazionale e vice Presidenti Nazionali
Il Presidente nazionale rappresenta l'Associazione ed emana tutte le
disposizioni di carattere generale che ritenga opportune per la migliore
applicazione dello statuto e del regolamento.
I Vice Presidenti nazionali coadiuvano il Presidente ed assolvono gli
incarichi di volta in volta ad essi affidati.
In caso di assenza del Presidente, è chiamato a sostituirlo il Vice
Presidente vicario.
Art.14 - Composizione del Consiglio Nazionale
Il Consiglio nazionale è costituito:
dal Presidente nazionale che lo presiede
dai due Vice Presidenti
dagli Ispettori regionali quali membri di diritto
dai sei Consiglieri che residueranno dopo l’elezione del Presidente
nazionale e dei due Vice Presidenti nazionali, di cui al precedente art.
12
dal Segretario nazionale che è nominato dal Presidente nazionale fra i
soci effettivi residenti a Roma, senza diritto a voto
dal direttore responsabile dell’organo di stampa dell’Associazione
nominato dal Presidente Nazionale sentito il Comitato centrale, senza
diritto al voto
Art.15 - Funzioni e attività del Consiglio Nazionale
Il Consiglio nazionale:
delibera sulla gestione amministrativa e sui bilanci preventivo e
consuntivo della Sede centrale dell'Associazione, nonché in materia
organizzativa ed operativa a livello generale
decide preventivamente sulle iniziative che importino modifiche al
bilancio o implichino impegni morali per l'Associazione
dà parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente
delibera le modifiche allo Statuto e al Regolamento.
Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale, ogni
qualvolta lo ritenga necessario, e in ogni caso almeno una volta
all’anno, non oltre il mese di maggio, per l'approvazione dei bilanci.
Deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta un terzo dei
suoi componenti.
I componenti il Consiglio nazionale residenti fuori Roma potranno
comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine del
giorno.
Per la validità delle riunioni del Consiglio nazionale è necessaria la
presenza di almeno la metà dei Consiglieri.
Per la deliberazione delle modifiche allo statuto è necessaria la
presenza dei tre quarti dei consiglieri ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Art.16 - Comitato centrale
Il Comitato centrale è costituito da:
Presidente nazionale
Vice Presidenti nazionali
Consiglieri nazionali
Segretario nazionale senza diritto al voto.
Compito del Comitato centrale è quello di collaborare con il Presidente
nazionale negli affari di ordinaria amministrazione e nella soluzione di
casi urgenti.
Assolve altresì i compiti consultivi previsti dall’art. 10 del presente
Statuto.
Art.17 - Segretario Nazionale
Il Segretario nazionale:
amministra i beni della Sede centrale dell'Associazione
coadiuva il Presidente nazionale
provvede alle varie incombenze amministrative
compila i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che sono, poi,
presentati al Consiglio nazionale, per l'approvazione, non oltre il mese
di maggio di ciascun anno, dal Presidente nazionale, sentito il Comitato
centrale.
Art.18 - Collegio Sindacale
Il Collegio sindacale è costituito da tre membri nominati dal Comitato
centrale.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Detto collegio controlla
almeno ogni sei mesi i registri ed i documenti contabili, nonché i
bilanci dell'Associazione redigendo una relazione da rimettere al
Comitato centrale, che ne darà comunicazione al Consiglio nazionale per
la prescritta autorizzazione ai sensi del precedente art. 15.
Art.19 - Ispettori Regionali
Gli Ispettori regionali vengono eletti per referendum dai Presidenti
delle Sezioni di ciascuna regione, con procedura precisata nel
regolamento.
La Presidenza Nazionale proclama eletto il socio segnalato dal maggior
numero di sezioni.
Gli Ispettori:
partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale
curano in ogni campo l'attuazione delle direttive del Presidente
nazionale da parte delle Sezioni
concorrono alla organizzazione, allo sviluppo e potenziamento delle
Sezioni e vigilano sulla osservanza dello statuto e del regolamento
dell'Associazione, anche nel settore del Volontariato
mantengono relazioni con i Comandi dell'Arma e con le autorità militari
e civili nella sede dell'Ispettorato
eseguono, per incarico del Presidente nazionale o d’iniziativa, motivate
ispezioni ed inchieste
informano di ogni situazione degna di rilievo il Presidente nazionale
In caso di indisponibilità dell'Ispettore competente il Presidente
nazionale può affidare incarichi ispettivi a soci particolarmente
qualificati.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni organizzative e di controllo,
gli Ispettori si avvalgono di Coordinatori provinciali (Delegato
regionale per la Val d’Aosta) eletti tra i soci effettivi non in
servizio dai Presidenti delle Sezioni della provincia.
Art.20 - Sezioni
Le Sezioni sono costituite in quelle sedi dove sia stato raccolto fra i
possibili soci effettivi un numero di adesioni non inferiore a quindici.
La loro costituzione deve essere preventivamente autorizzata dal
Presidente nazionale, il quale, alla prima riunione, ne informa il
Comitato centrale.
Il limite delle quindici adesioni non è applicabile alle sezioni estere.
Art.21 - Presidente di Sezione
Il Presidente di Sezione:
cura lo sviluppo della Sezione secondo le direttive generali
dell’Associazione
promuove nelle forme migliori l'assistenza morale, culturale, ricreativa
ed economica dei soci
attua le direttive degli Ispettori e facilita questi nell'assolvimento
delle loro attribuzioni
può avvalersi di apposito Comitato sezionale nominato dal Consiglio e da
lui presieduto, per un più efficace sviluppo dell’attività
organizzativa, assistenziale, ricreativa e culturale
per il perseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali il
Presidente di Sezione – sentito il Consiglio sezionale – può autorizzare
la costituzione di un gruppo composto da socie effettive, familiari o
simpatizzanti, delegandone il coordinamento a chi tra le componenti
riunisca i necessari requisiti.
Tale gruppo assume la denominazione di "Gruppo delle Benemerite".
In occasione di manifestazioni ufficiali le "benemerite" indossano
l’uniforme sociale prevista dal Regolamento di attuazione.
informano di ogni situazione degna di rilievo il Presidente nazionale
E' in facoltà del Presidente di sentire il parere del consiglio di
Sezione su tutte le questioni sulle quali ritenga interpellarlo.
Il parere del Consiglio è invece obbligatorio e vincolante per tutte le
iniziative che importino aggravi al bilancio della Sezione o ne
implichino impegni morali.
Art.22 - Vice Presidente di Sezione
Le Sezioni, i cui iscritti superino il numero di cinquanta, possono
eleggere un Vice Presidente, il quale coadiuva il Presidente, lo
sostituisce in caso di assenza ed assolve gli incarichi che di volta in
volta gli vengono da lui affidati.
Per le Sezioni che non hanno il Vice Presidente, il Consigliere più
elevato in grado od anziano nel grado, sostituisce in caso di assenza,
il Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente della Sezione sono eletti dal
Consiglio di Sezione nel proprio seno.
Art.23 - Costituzione ed elezione del consiglio di Sezione
Il Consiglio di Sezione, presieduto dal Presidente di questa, è
costituito in base al numero dei soci, secondo quanto stabilito dal
Regolamento, da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri,
compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea dei soci.
All’Assemblea elettorale possono partecipare tutti i soci effettivi non
in servizio iscritti alla Sezione e alla Sottosezione in regola con il
pagamento della quota annuale di associazione. Il socio impossibilitato
a partecipare può farsi rappresentare da altro socio effettivo mediante
delega scritta. Non è ammessa più di una delega per singolo socio.
L’assemblea elettorale è valida, in prima convocazione, se è presente
almeno la metà dei soci della Sezione – compresi quelli delle
Sottosezioni; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero
dei soci presenti e rappresentati. Tra la prima e la seconda
convocazione devono intercorrere almeno due ore.
L’Assemblea elettorale è convocata dal Presidente di Sezione – o dal
Commissario straordinario nell’ipotesi di cui all’articolo 33 – con
avviso da inviarsi ai soci almeno trenta giorni prima dalla data
stabilita per la riunione.
Le candidature vanno presentate al Presidente di Sezione almeno cinque
giorni prima dell’Assemblea elettorale. Ogni socio effettivo può
proporre la propria candidatura, dichiarando di accettare l’eventuale
elezione.
Il Presidente di Sezione espone all’albo le candidature pervenute e
predispone la scheda elettorale contenente i nomi dei candidati elencati
in ordine alfabetico e preceduti dal grado.
L’elettore può votare per la metà più uno dei componenti dell’organo da
eleggere. Si intendono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior
numero dei voti; in caso di parità viene proclamato eletto il più
elevato in grado o più anziano nel grado.
Qualora nessuna candidatura venisse presentata nei termini di cui sopra,
l’Assemblea elettorale nominerà una commissione di tre membri per la
compilazione di una lista unica, da sottoporre al voto dei soci presenti
e rappresentati.
Lo svolgimento dell’Assemblea elettorale è disciplinato dal Regolamento.
Art.24 - Funzione del consiglio di Sezione
Il Consiglio di Sezione:
revisiona i bilanci preventivo e consuntivo della Sezione
dà pareri su tutte le questioni sulle quali il Presidente ritenga di
sentirlo
è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno e, comunque, possibilmente almeno una volta ogni trimestre
Il Consiglio, inoltre, deve essere convocato dal Presidente quando ne
facciano richiesta almeno la metà dei consiglieri.
Alle sedute del Consiglio partecipa, con funzioni di Segretario, senza
diritto al voto, il Segretario della Sezione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Sezione è necessaria la
presenza di almeno la metà dei consiglieri.
Art.25 - Segretario di Sezione
Il Segretario della Sezione, che è nominato dal Presidente tra i soci
effettivi della Sezione:
coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione e sviluppo della
Sezione
provvede alle varie incombenze amministrative
prepara i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla revisione
del Consiglio di Sezione.
Art.26 - Sottosezione
Nelle località dove non sia possibile raccogliere il numero di adesioni,
stabilito dall'art. 20 per la costituzione della Sezione, può
costituirsi la Sottosezione, con un minimo, però, di cinque iscritti,
che dipende dalla Sezione viciniore. Essa è retta da un Fiduciario, che
è nominato dal Presidente della Sezione, e che fa parte del Consiglio di
Sezione senza diritto al voto.
Art.27 - Commissione di disciplina
Presso ogni Ispettorato regionale è costituita una commissione di
disciplina composta dai tre Presidenti di Sezione della Regione più
elevati in grado o più anziani nel grado.
Il più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano, assume la
presidenza.
In caso di incompatibilità, per coinvolgimento personale, l’Ispettore
procede alla nomina temporanea di sostituto.
Art.28 - Approvazione della Nomina di cariche sociali
La nomina del Presidente nazionale, dei Vice Presidenti nazionali e dei
Consiglieri nazionali non di diritto devono essere approvate dal
Comandante Generale dell’Arma.
Le nomine degli Ispettori regionali, dei Presidenti, Vice Presidenti e
Consiglieri delle Sezioni sono approvate dal Presidente nazionale.
Art.29 - Durata delle cariche sociali
Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere
confermate secondo le previste procedure.
La cessazione della carica ha luogo per ultimato periodo, per dimissioni
o per rimozione.
Qualora nel Consiglio nazionale o nei consigli Sezionali venga a mancare
un membro, subentra, fino allo scadere del quinquennio, il socio che
nelle elezioni riportò il maggior numero di voti dopo gli eletti. Nella
impossibilità di attuare tale sistema, è concessa facoltà al Presidente
nazionale di provvedere con incarichi particolari per il residuo periodo
di carica.
Art.30 -Retribuzione delle cariche sociali
Le cariche sociali non sono retribuite.
Art.31 - Diminuzione dei soci di una sezione
Se il numero dei soci di una Sezione diminuisce si da essere al disotto
del minimo stabilito dall'art. 20, il Presidente nazionale può
deliberare lo scioglimento della Sezione stessa oppure la sua
trasformazione in Sottosezione.
Art.32 - Beni delle Sezioni sciolte o trasformate in sottosezioni
Nel caso di scioglimento della Sezione, i beni ad essa appartenenti
passeranno alla sede centrale dell'Associazione; in caso di
trasformazione in Sottosezione passeranno alla Sezione dalla quale verrà
a dipendere.
Art.33 - Rimozione delle cariche sociali
L’Ispettore regionale che si renda responsabile di gravi fatti
riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 9, comma 2° o che persista
nel trascurare di assolvere le sue attribuzioni può essere rimosso dal
Presidente nazionale, sentito il parere dei componenti il Consiglio
nazionale.
Il Presidente nazionale – d’iniziativa o su proposta dell’Ispettore
regionale – ha la facoltà di:
Rimuovere un Coordinatore provinciale o Presidente di Sezione – anche in
via cautelare e sentito il Comitato centrale – per gravi fatti
riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 9, comma 2°, per irregolarità
di carattere amministrativo o per inattività
Sciogliere un Consiglio sezionale per insanabili contrasti interni, per
irregolarità di carattere amministrativo o per inattività.
In caso di scioglimento del Consiglio di Sezione, il Presidente
nazionale, su proposta dell'Ispettore regionale, nominerà un Commissario
straordinario, il quale provvederà alla ordinaria amministrazione e
disporrà per le nuove elezioni, entro tre mesi dalla data dello
scioglimento.
Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il Presidente nazionale, previo
parere del Comitato centrale, può, in attesa del parere del Consiglio
nazionale, sospendere senz'altro dalle funzioni un Ispettore regionale,
nominando per sostituirlo un Ispettore ad interim.
In caso di rimozione o di dimissioni del Presidente di Sezione, il
Consiglio sezionale, chiamando nel suo seno altro membro secondo il
disposto dell'art. 29, provvede alla elezione del nuovo Presidente.
Analogamente si procederà in caso di dimissioni del Presidente nazionale
e dei due Vice Presidenti nazionali, tenuto presente quanto stabilito
dal precedente art. 12.
Art.34 - Finanze e Bilanci
L'Amministrazione centrale dell'Associazione e quelle delle Sezioni sono
autonome. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
La Sede centrale dell'Associazione deve compilare il >>
bilancio preventivo dell'anno in corso e quello >>
consuntivo dell'anno precedente non oltre il mese di aprile di ogni anno
e sottoporli all'approvazione del Consiglio nazionale entro il mese di maggio.
Il Presidente nazionale deve trasmettere, per conoscenza, non oltre il
mese di maggio, al Comandante generale dell'Arma, copia del bilancio
consuntivo dell'Associazione.
Le Sezioni devono inviare i propri bilanci alla Sede centrale
dell'Associazione, per la definitiva approvazione, non oltre il mese di
marzo di ogni anno.
Ogni sezione deve convocarsi in assemblea ordinaria almeno una volta
l'anno, non oltre il mese di marzo, per l'approvazione dei bilanci
consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso, nonché
per l'esame di tutte le questioni interessanti la vita e lo sviluppo
della Sezione.
Per la validità dell’assemblea e per le eventuali deleghe valgono le
prescrizioni di cui all’art. 23, commi 2° e 3°.
Gli Ispettori devono far tenere alla Presidenza dell'Associazione, non
oltre il mese di marzo di ogni anno, la contabilità relativa alle somme
da questa ricevuta per il funzionamento dei loro uffici.
Art.35 - Entrate della sede Centrale
Le entrate della Sede centrale dell’Associazione sono costituite:
dalla percentuale sulle quote annuali dei soci delle Sezioni, una parte della
quale è devoluta al funzionamento degli uffici degli Ispettori regionali e
rimborso spese degli Ispettori e Coordinatori provinciali
dalle quote annuali dei soci iscritti direttamente alla Sede centrale
dell’Associazione
dalla quote volontariamente versate dai militari in servizio
da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni ed oblazioni
dai proventi di attività varie, preventivamente autorizzare dal Presidente
nazionale
dalla rendita dei fondi assistenziali.
Art.36 - Entrate delle sedi Regionali
Le entrate degli Ispettori regionali sono costituite:
dalle somme assegnate dalla Presidenza nazionale per lo svolgimento delle
funzioni loro devolute
dalle rendite dell’eventuale fondo di ogni Ispettore regionale.
Art.37 - Entrate delle Sezioni
Le entrate delle Sezioni sono costituite:
dalle quote annuali dei soci dedotta la percentuale prevista dalla lettera a)
dell’articolo 35
dai contributi suppletivi dei soci, eventualmente determinati dall’assemblea
degli stessi, anno per anno, in aggiunta alle quote annuali
dagli eventuali contributi volontari dei soci
dai proventi in attività varie, preventivamente autorizzate dal Presidente
nazionale
dalla rendita del fondo sezionale.
Art.38 - Definizione delle quote Contributive
La misura delle quote previste dalle lettere a) e b) dell'articolo
35 e dalla lettera a) dell'articolo 37 è annualmente stabilita dal
Consiglio nazionale che definisce anche la percentuale di cui alla
lettera a) dell’articolo 35.
L
LLa misura del contributo annuale dei soci collettivi è lasciata alla
discrezione dei soci stessi.
Art.39 - Regolamento di esecuzione
Il regolamento per l’esecuzione del presente Statuto viene redatto
dalla Presidenza Nazionale e sottoposto all’approvazione del Consiglio
nazionale. Si dà mandato al Presidente nazionale di procedere al
deposito del presente Statuto negli atti di un notaio a sua scelta,
nonché di attivare le pratiche per l’iscrizione dell’Associazione nel
Registro delle persone giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del
Governo-Prefettura di Roma.
Data creazione : 19/09/2010 @ 22:16
Ultima modifica : 30/10/2019 @ 00:16
Categoria : ANC. Lignano Pagina letta 7343 volte