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Pensioni INPDAP: Notizie & Aggiornamenti vari.

■ Conguaglio fiscale 2008 sui trattamenti di pensione
Il Video di: -  Mi Manda RAITRE

L’Inpdap, quale sostituto d’imposta, è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale dei redditi da pensione corrisposti ogni anno; il termine previsto è il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono. Tale adempimento deve tener conto anche delle detrazioni d’imposta spettanti al pensionato.

Al riguardo, la finanziaria 2008 ha stabilito che il pensionato, per beneficiare delle detrazioni di imposta per carichi familiari, deve dichiarare annualmente di averne diritto.  Tale richiesta annuale da parte del pensionato è condizione essenziale per il riconoscimento.

Qualora l’interessato non provveda a fornire detta comunicazione, entro il termine stabilito dal sostituto d’imposta, le detrazioni, eventualmente attribuite, vanno recuperate al pensionato.

Per l’anno 2008, primo periodo di applicazione della norma, si sono rilevate molteplici situazioni individuali in cui il pensionato, nonostante sia stato sollecitato dall’Istituto, non ha presentato il modello di dichiarazione per confermare o rinunciare alle detrazioni familiari già in godimento al  momento dell’entrata in vigore della finanziaria 2008.

Per evitare che il recupero del debito fiscale fosse effettuato con la trattenuta integrale delle rate di pensione fino ad esaurimento del debito, (come prevedono le norme attualmente vigenti – art. 23 del DPR 600/1973) è stata concordata con l’Agenzia delle Entrate una procedura innovativa in base alla quale è stato garantito a tutti gli interessati il trattamento pensionistico minimo Inps di 458,20 euro o la trattenuta di un quinto per importi di pensione di per sé inferiori a 500 euro; l’eventuale ulteriore debito è stato rateizzato mensilmente secondo quanto disposto dall’art. 23 del DPR 600/73.

Senza questa procedura innovativa, di cui l’Istituto si è fatto promotore, gli effetti del conguaglio fiscale sarebbero stati molto più penalizzanti per i pensionati che, in moltissimi casi, si sarebbero ritrovati con due euro di pensione mensile.

Tuttavia  sono stati segnalati numerosi casi di pensionati che, nonostante affermino di aver presentato direttamente all’Istituto o tramite i soggetti abilitati nel termine previsto (28 novembre 2008) la dichiarazione sul diritto alle detrazioni Irpef per familiari a carico, hanno avuto un conguaglio negativo.

Ciò ha indotto l’Inpdap, con la nota operativa n. 8 del 16 febbraio 2009 (v. documentazione) a un riesame delle richieste per le medesime detrazioni.

Agli interessati sarà quindi sufficiente dimostrare, recandosi presso la sede Inpdap di competenza, di aver prodotto idonea documentazione entro il predetto termine del 28 novembre 2008.

In tal modo i pensionati hanno la possibilità di accelerare il recupero degli sconti fiscali in questione senza dover ricorrere necessariamente alla presentazione del modello 730/2009 e attendere il mese di agosto per il relativo recupero.
■ Fonte: INPDAP
■ Documentazione:
Nota operativa n. 8 del 16 febbraio 2009 (PDF, 22Kb)


■ PENSIONI: - (31 Marzo 2009) detrazioni fiscali per carichi di famiglia 2008 - sospensione ritenute e pagamento una tantum per il mese di marzo

■ Sulla rata di pensione del mese di marzo 2009, l’Inpdap ha disposto la sospensione delle ritenute operate in sede di conguaglio fiscale per il mancato riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia anno 2008.

Anche le ritenute derivanti dalle verifiche reddituali sulle pensioni ai superstiti e sull’assegno per il nucleo familiare, in applicazione dell’operazione RED 2007 relativa ai redditi 2006, già previste per il mese di marzo, sono posticipate al mese di maggio 2009.

Con la rata di pensione di aprile 2009 verranno ripristinate le ritenute per tutti i pensionati per i quali il debito da conguaglio fiscale non sia stato integralmente recuperato con la rata di febbraio ultimo scorso.

I pensionati che hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia e che, entro il 3 marzo 2009, hanno prodotto la documentazione attestante la presentazione nel 2008 della dichiarazione prevista, riceveranno nei prossimi giorni il pagamento di una somma pari all’importo trattenuto sulla rata di febbraio.

Tale importo corrisponde al mancato riconoscimento delle detrazioni 2008 per carichi di famiglia; il pagamento avverrà in base alle diverse modalità di riscossione della pensione (accredito c/c bancario, c/c postale o libretto postale ovvero con pagamento in contanti).
Roma, 10 marzo 2009
■ Fonte: INPDAP


16/02/2009
■ PENSIONI: scade il 15 aprile il termine per presentare la dichiarazione per usufruire delle detrazioni fiscali
■ Detrazioni fiscali
Le detrazioni fiscali riducono la ritenuta Irpef operata dall’Inpdap sulla pensione e spettano al pensionato che non usufruisca delle detrazioni su altre pensioni o sullo stipendio nel caso di cumulo.
Il pensionato può chiedere le detrazioni per sé e per i familiari a carico:

    * coniuge
    * figli
    * discendenti prossimi, anche naturali, dei figli
    * genitori e ascendenti prossimi, anche naturali
    * adottati
    * genitori
    * nuore
    * suoceri e suocere
    * fratelli e sorelle

Sono a carico del pensionato le persone che non hanno redditi propri superiori all’importo annualmente previsto per legge. I redditi vanno considerati al lordo degli oneri deducibili e nel calcolo rientrano anche i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta fiscale alla fonte.

■ Non vengono considerati invece i seguenti redditi:
    * interessi e altri proventi dei titoli di Stato;
    * pensioni sociali;
    * pensioni di guerra e relative indennità accessorie;
    * pensioni, indennità e assegni erogati agli invalidi civili;
    * assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
    * assegno annesso alla medaglia d’oro al valore militare.

■ Modalità per avere diritto
La Legge Finanziaria 2008 ha modificato le modalità per avere diritto alle detrazioni d´imposta sul trattamento pensionistico, per lavoro dipendente e assimilato e per i carichi di famiglia. Con la Circolare 15/E del 5 marzo 2008, l´Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti su come attuare quanto previsto dalla Finanziaria.

■ Detrazioni per sé sul reddito da pensione
Il pensionato che usufruisce delle detrazioni sul reddito da pensione può esimersi dal presentare la dichiarazione prevista dalle nuove norme. In questo caso saranno riconosciute le detrazioni sulla base del reddito da pensione erogato dall´Istituto. Nel caso il pensionato abbia interesse (ad esempio perché possiede altri redditi) a modificare la misura della detrazione sul reddito, attuata dall´Inpdap in base alla pensione erogata, può presentare la dichiarazione utilizzando l´apposito modello (vedi Sezioni di riferimento).

■ Detrazioni per familiari a carico
Per usufruire o continuare ad usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia il pensionato ha l´obbligo di presentare la prevista dichiarazione ogni anno utilizzando l´apposito modello (vedi Sezioni di riferimento).

In caso di modifica della situazione familiare successiva alla presentazione della dichiarazione, i pensionati con familiari a carico devono rilasciare una nuova dichiarazione per avere diritto alle detrazioni.

■ Cosa fare
Il pensionato per chiedere la concessione delle detrazioni, la loro variazione o revoca, per sé e per i familiari a carico, deve utilizzare l´apposito modello " Richiesta delle detrazioni per figli e familiari a carico" (vedi Sezioni di riferimento). Le richieste possono essere presentate ai Caf (vedi in Documentazione elenco di alcuni Caf convenzionati e il sito della Consulta dei Caf www.consultacaf.it), o ai professionisti che hanno sottoscritto la convenzione con l´Inpdap o alla sede provinciale che eroga la pensione. I soggetti abilitati, acquisita la dichiarazione dagli interessati ed effettuato un controllo formale sui dati, provvederanno a trasmettere all´Inpdap le dichiarazioni rese. Questa assistenza è del tutto gratuita.
Ogni anno l’Inpdap stabilisce la scadenza per la presentazione della domande e invia una comunicazione con il termine ultimo per la presentazione (vedi in Documentazione Nota n. 6 del 2009); dopo questa data le richieste devono essere presentate o inviate esclusivamente alla sede provinciale che eroga la pensione.

■ Cosa succede in caso di mancata dichiarazione
La mancata dichiarazione comporta la revoca dei benefici eventualmente attribuiti sulla pensione a partire dal primo gennaio dell’anno in corso e il conseguente conteggio del relativo debito Irpef da recuperare sulla pensione.

■ Cosa fa l´Inpdap
L’Inpdap applica le detrazioni per l’anno solare in cui il pensionato presenta la domanda. Se le detrazioni interessano però anche l’anno precedente, allora è il pensionato che deve effettuare il conguaglio fiscale a debito o a credito d’imposta con la dichiarazione dei redditi, modelli Unico e 730 (vedi Assistenza fiscale per il modello 730).

■ Sezioni di riferimentoModulistica - Modulo dichiarazione diritto alle detrazioni di imposta

Un Sito Utile: - INFO Pensioni
TeleVideo RAI: - Le ultime Notizie


Sulla rata di pensione del mese di Marzo 2009, L' Inpdap ha sospeso le ritenute operate per conguaglio fiscale, applicate per mancato riconoscimento delle detrazione per carichi di famiglia anno 2008

I Pensionati che, avendone diritto, abbiano prodotto, entro il 3 marzo 2009, la documentazione prevista, riceveranno nei prossimi giorni il pagamento di una somma pari a quanto trattenuto sulla rata di Febbraio

■ Call Center - nr. verde 800 105000



Non dovrei, ma non posso farne a meno
Grazie Prodi ! te possino acecccc.....haha!.
Salutami Schioppa, e che possa Scopi....haha !!!

(Firmato) il Webmaster: Valvason Severino

 


 


 

 

Data creazione : 19/09/2010 @ 23:14
Ultima modifica : 24/09/2010 @ 14:05
Categoria : Doc. Amministrativi
Pagina letta 7878 volte


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