TITOLO I – DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
Articolo 1
L’Associazione Nazionale Bersaglieri ha sede in Roma e si propone le seguenti finalità:
Le finalità precitate sono perseguite anche mediante l’utilizzo di tutti i mezzi di informazione mediatica disponibili; in particolare con la stampa di pubblicazioni a carattere sia nazionale sia regionale, provinciale e sezionale e l’utilizzo del web.
Articolo 2
L’Associazione Nazionale Bersaglieri è apartitica e non persegue fini di lucro. Il patrimonio associativo è costituito dai proventi del tesseramento annuale degli iscritti, da beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione per atti tra vivi e mortis causa, nonché da contributi di enti e privati.
Sono vietate la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonchè la distribuzione di fondi o capitale, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi motivo, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, con decisione del Congresso Nazionale, secondo le disposizioni di legge.
Articolo 3
Possono essere Soci ordinari dell’Associazione coloro che abbiano appartenuto od appartengano al Corpo dei Bersaglieri.
Possono essere altresì soci ordinari:
Non possono far parte dell’Associazione coloro che siano venuti meno alle leggi dell’onore.
Articolo 4
La qualità di socio si perde per dimissione, espulsione o morosità negli obblighi contributivi.
Articolo 5
I Soci si distinguono in:
Non possono essere eletti alle cariche associative i Soci che abbiano riportato condanne per reati infamanti e/o comportanti l’interdizione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione civile.
I Soci onorari ed i Soci benemeriti vengono nominati dal Consiglio Nazionale “motu proprio” o su proposta, per via gerarchica, degli Organi associativi competenti.
Possono far parte dell’Associazione in qualità di “simpatizzanti” coloro che, pur non avendo appartenuto a reparti bersaglieri, svolgano o abbiano svolto impegnative attività in favore dell’Associazione e si impegnino ad osservarne lo Statuto ed il Regolamento.
I Soci ed i simpatizzanti in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee.
Ai simpatizzanti che siano iscritti all’A.N.B. da almeno cinque anni consecutivi e che abbiano acquisito particolari meriti associativi può essere concessa la qualifica di Socio benemerito dal Consiglio Nazionale, su proposta, per via gerarchica, degli Organi associativi competenti.
La quota associativa è intrasmissibile a meno di causa di morte e non è rivalutabile.
TITOLO II – DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
Articolo 6
Gli Organi direttivi dell’Associazione sono i seguenti
I Congressi/Assemblee sono convocati con lettera raccomandata, fax o posta elettronica contenente ora, data, luogo e ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della riunione. La comunicazione potrà contenere anche ora e data della seconda convocazione. Identica modalità sarà seguita anche per la convocazione degli organi collegiali a tutti i livelli.
Articolo 7
Il Congresso Nazionale è l’Organo sovrano dell’Associazione. Esso è costituito dai Presidenti Provinciali e dai Presidenti delle sezioni all’estero, ai quali è attribuito un numero di voti uguale al numero degli iscritti delle Sezioni delle rispettive circoscrizioni in regola con i versamenti delle quote sociali.
Viene indetto in via ordinaria ogni tre anni dal Consiglio Nazionale e, in via straordinaria, quando la convocazione sia richiesta da almeno il 51% dei membri del Consiglio Nazionale o dai Presidenti Provinciali e dai Presidenti di Sezioni all’estero che rappresentino almeno un decimo degli aventi diritto al voto in regola con i versamenti delle quote sociali.
Al Congresso Nazionale partecipano inoltre, senza diritto di voto, tutti i
membri del Consiglio Nazionale e gli Organi sociali di cui al successivo art. 8,
primo e secondo comma.
Il Congresso Nazionale:
Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale ed i membri dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori sono eletti con votazione generale.
I Consiglieri Nazionali, ripartiti in proporzione al numero degli iscritti tra Nord, Centro e Sud, sono eletti con votazioni separate e distinte rispettivamente dai delegati del Nord, del Centro e del Sud. Possono candidarsi tutti i Soci iscritti e residenti nelle zone di rispettiva giurisdizione.
Articolo 8
Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale, dai Consiglieri Nazionali, dai Consiglieri d’Onore, dai Presidenti Interregionali e dai Presidenti Regionali. Viene convocato dal Presidente Nazionale almeno due volte all’anno.
Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, l’Amministratore Generale, il Direttore del periodico nazionale di informazione ed i Presidenti dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori i cui pareri, a richiesta, sono verbalizzati.
Il Consiglio Nazionale elabora le direttive unitarie idonee a realizzare le linee programmatiche approvate dal Congresso Nazionale.
In particolare:
Articolo 9
La Giunta Esecutiva Nazionale è costituita da: Presidente Nazionale, Vice
Presidente Nazionale, Consiglieri Nazionali e Presidenti Interregionali.
La Giunta:
Tutte le decisioni comunque adottate dalla Giunta Esecutiva Nazionale debbono essere portate a conoscenza del Consiglio Nazionale.
Articolo 10
La Presidenza Nazionale è costituita da: Presidente Nazionale, Vice Presidente
Nazionale, Segretario Generale, Amministratore Generale e Direttore del
periodico nazionale d’informazione.
La Presidenza Nazionale:
Articolo 11
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti. Presiede il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva Nazionale, il Comitato di Coordinamento delle attività di Propaganda, Assistenza, Volontariato e Protezione Civile, esercitando ogni altra funzione necessaria per il conseguimento delle finalità associative.
Articolo 12
Il Vice Presidente Nazionale è il più diretto collaboratore del Presidente Nazionale e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza.
Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente Nazionale per l’assolvimento di incarichi particolari.
Articolo 13
Il Segretario Generale organizza l’attività degli Uffici della Presidenza sulla base delle direttive impartite dal Presidente Nazionale. E’ nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale su proposta del Presidente Nazionale
Non può essere titolare di altre cariche associative.
Articolo 14
L’Amministratore Generale è responsabile della gestione dei fondi e della tenuta dei documenti contabili. Firma, unitamente al Presidente Nazionale, gli ordinativi delle uscite e i titoli delle entrate. Redige ed aggiorna il quaderno di carico dei materiali. Redige i bilanci preventivo e consuntivo. Non può essere titolare di altre cariche associative.
Articolo 15
Il Direttore del periodico nazionale di informazione è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Si avvale di una redazione con uno o più addetti.
Articolo 16
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, che tra loro eleggono il Presidente.
E’ eletto dal Congresso Nazionale che nomina anche due membri supplenti.
Esprime parere su tutte le controversie che il Consiglio Nazionale e la Presidenza Nazionale ritengono di sottoporgli per la definizione di vertenze associative e per questioni concernenti la disciplina ed il comportamento dei Soci. Delibera, in sede di appello, sui ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione.
I membri del Collegio non possono essere titolari di altre cariche elettive.
Articolo 17
Il Collegio Nazionale dei Sindaci/Revisori si compone di tre membri effettivi che tra loro eleggono il Presidente.
E’ eletto dal Congresso Nazionale che nomina anche due membri supplenti.
Esercita il controllo e la sorveglianza sulla gestione amministrativa della Presidenza Nazionale attraverso controlli periodici. Al termine di ogni esercizio finanziario redige una relazione da allegare al bilancio consuntivo.
Articolo 18
Il Comitato di Coordinamento delle Attività di Propaganda, Assistenza, Volontariato e Protezione Civile è presieduto dal Presidente Nazionale ed è composto da tre membri nominati dalla Giunta Esecutiva Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
Qualora necessario, il Presidente può integrarlo con uno o più tecnici con
conoscenze specifiche.
Il Comitato, sulla base delle deliberazioni del Consiglio Nazionale:
Articolo 19
I Presidenti Interregionali sono eletti dai Presidenti Provinciali delle zone di giurisdizione riuniti in congresso.
Coordinano e controllano tutti i settori della vita associativa nell’ambito del territorio di competenza, con particolare riferimento ai Raduni Interregionali e Regionali.
Sono eleggibili tutti i Soci iscritti alle sezioni esistenti sul territorio di giurisdizione e residenti nell’ambito dello stesso.
Articolo 20
Le Presidenze Regionali sono rette da un Consiglio Direttivo, eletto dai Presidenti delle Sezioni della Regione di competenza riuniti in congresso, così composto:
Sono eleggibili tutti i Soci iscritti alle Sezioni della Regione e residenti nell’ambito della stessa.
I componenti del Consiglio Direttivo eleggono nel loro ambito il Presidente ed il Vice Presidente . Nelle Regioni ove è costituita una sola Presidenza Provinciale o una solo Sezione le funzioni di Presidente Regionale sono attribuite al Presidente Provinciale o Sezionale.
Le Presidenze Regionali indirizzano e coordinano l’attività delle rispettive Presidenze Provinciali, controllandone l’aderenza alle finalità fissate dall’art. 1 del presente Statuto e alle direttive della Presidenza Nazionale.
Articolo 21
Le Presidenze Provinciali sono rette da un Consiglio Direttivo, eletto dai Presidenti delle Sezioni della Provincia riuniti in Congresso, così composto:
Sono eleggibili tutti i Soci iscritti alle sezioni della provincia e residenti nell’ambito della stessa.
I componenti del Consiglio Direttivo eleggono nel loro ambito il Presidente e il Vice Presidente. Nella provincia dove è costituita una sola Sezione, le funzioni proprie della Presidenza Provinciale spettano al Presidente della Sezione.
Le Presidenze Provinciali, sulla base delle direttive delle rispettive Presidenze Regionali, indirizzano, coordinano e controllano l’attività e la disciplina delle dipendenti Sezioni. Svolgono attività di propaganda locale per la costituzione di nuove Sezioni.
Articolo 22
La Sezione è l’unità base dell’Associazione. Si costituisce nei Comuni nei quali risiede un numero di Soci non inferiore a 15. Qualora la consistenza numerica dei Bersaglieri in comuni limitrofi della stessa Provincia lo renda opportuno, la Presidenza Nazionale, su proposta della Presidenza Regionale competente, può autorizzare la costituzione di Sezioni intercomunali. La Sezione è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci.Sono eleggibili tutti i Soci iscritti alla Sezione e residenti nel territorio di giurisdizione delle stessa.
Eccezionali deroghe possono essere concesse dal Consiglio Nazionale su proposta delle Presidenze Regionali competenti.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
I componenti del Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea degli iscritti, eleggono nel loro ambito il Presidente e il Vice Presidente.
Possono essere costituite anche Sezioni all’estero, la cui consistenza numerica,
previa autorizzazione della Presidenza Nazionale, può essere inferiore al limite
di cui al primo comma. Queste dipendono direttamente dalla Presidenza Nazionale.
L’Assemblea degli iscritti, che deve essere convocata, in via ordinaria, almeno
un volta all’anno, provvede a:
Il Consiglio Direttivo della Sezione, sulla base delle finalità associative e delle direttive del Presidente Provinciale, indirizza, organizza e sviluppa l’attività della Sezione.
Presso ogni Sezione deve essere costituito un Collegio di Sindaci/Revisori per i controlli amministrativi.
Il Collegio è costituito da tre membri, eletti dall’Assemblea degli iscritti, che al loro interno eleggono il Presidente. L’Assemblea, inoltre, elegge anche due supplenti. Il Collegio partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Effettua controlli periodici sulla gestione amministrativa e, al termine di ogni esercizio finanziario, compila una relazione da presentare all’Assemblea.
Articolo 23
Presso ogni Sezione può essere costituita una fanfara alle dirette dipendenze del Presidente di Sezione e sotto il controllo, per l’impiego e per l’amministrazione, di uno dei Consiglieri. Nelle Province o Regioni dove non sia possibile costituire fanfare di Sezione, possono essere costituite fanfare provinciali o regionali, alle dirette dipendenze dei rispettivi Presidenti e sotto il controllo, per l’impiego e l’amministrazione, di un fiduciario degli stessi Presidenti. I provvedimenti di costituzione e di scioglimento delle fanfare sono adottati dalla Presidenza Nazionale su proposta delle Presidenze Regionali competenti.
Articolo 24
Presso ogni Regione, Provincia e Sezione possono essere costituiti Gruppi Sportivi Fiamme Cremisi, operativamente ed amministrativamente autonomi, alle dipendenze dei rispettivi Presidenti, coordinate a livello nazionale sotto il profilo tecnico sportivo
Articolo 25
Presso ogni Regione, Provincia e Sezione possono essere costituiti gruppi di Volontariato e di Protezione Civile, operativamente ed amministrativamente autonomi, alle dirette dipendenze dei rispettivi Presidenti e coordinate a livello nazionale sotto il profilo disciplinare e tecnico, come definito nel Regolamento di applicazione del presente Statuto.
TITOLO III – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 26
L’anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La Presidenza Nazionale redige i propri bilanci preventivo e consuntivo nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge e dall’Autorità di Controllo.
Gli Organi Periferici – Regionali, Provinciali e Sezionali – hanno autonomia amministrativa e redigono i propri bilanci in ottemperanza alla normativa vigente.
TITOLO IV – ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Articolo 27
La Presidenza Nazionale può inoltrare proposte di concessione di onorificenze
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (O.M.R.I.).
Agli iscritti possono essere concessi altresì attestati di merito, encomi
scritti e cariche onorarie.
TITOLO V – DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
Articolo 28
Gli iscritti che adottino comportamenti in contrasto con le finalità associative o lesivi della dignità loro, di altri iscritti o dell’Associazione o provochino disunione nella compagine associativa, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
L’iscritto colpito da sanzione disciplinare può ricorrere per via gerarchica secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.
L’iscritto sul conto del quale siano in corso decisioni relative a provvedimenti di sospensione e di espulsione cessa, a titolo precauzionale, da qualsiasi carica sociale ricoperta ed è sospeso dal diritto di voto.
I termini della sospensione decorrono dal momento della comunicazione all’interessato dell’avvio dell’iter procedurale.
TITOLO VI – DELLE DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili per il numero di
mandati consecutivi fissati dal Regolamento di Esecuzione del presente Statuto.
Le cariche non elettive, fatte salve quelle onorarie a vita, decadono alla fine
del mandato dell’organo che le ha nominate.
Nessuna carica è retribuita, fatti salvi i rimborsi per spese documentate,
sostenute per l’assolvimento di compiti istituzionali, secondo le norme
stabilite dal Regolamento per l’Esecuzione del presente Statuto.
Le cariche di Presidente (Vice Presidente) a qualsiasi livello non sono cumulabili con altra carica di Presidente (Vice Presidente). Le stesse, di norma, non sono cumulabili con altre cariche elettive. Eccezionali deroghe a quest’ultima disposizione possono essere autorizzate nei casi e dagli organi associativi di cui al Regolamento di Esecuzione del presente Statuto.
Articolo 30
Il distintivo sociale ( scudetto cremisi con trofeo similoro in rilievo) è conforme al modello di cui all’allegato 1 allo Statuto approvato con D.P.R. 23 agosto 1968, n.1067 (All. ”A”).
Nelle manifestazioni a carattere ufficiale sono prescritti il tradizionale cappello piumato (o berretto a fez) e la cravatta cremisi.
Articolo 31
La Presidenza Nazionale è autorizzata a dotarsi di un Medagliere conforme al modello di cui all’allegato 2 al precitato Statuto ed 1968 (All. ”B”).
Le Presidenze Regionali e Provinciali sono autorizzate a dotarsi di medaglieri analoghi a quello nazionale nelle misure indicate agli Allegati “C” e “D”.
Le Presidenze Sezionali sono autorizzate a dotarsi di Labari di modello e misura conformi al disegno di cui all’allegato 3 allo Statuto ed. 1968 (All. “E”).
Il Medagliere Nazionale si fregia di tutte le decorazioni al valore collettive ed individuali concesse alle Bandiere delle Unità del Corpo ed ai singoli Bersaglieri.
I Medaglieri Regionali e Provinciali ed i Labari Sezionali possono fregiarsi delle decorazioni al valore concesse ai Soci e di quelle concesse alla memoria dei Bersaglieri nati nelle zone di rispettiva giurisdizione.